Banni
eccellenti: la condanna di Dante Alighieri
La
vicenda politica di Dante Alighieri non abbisogna di ulteriori esplicazioni che
comportino revisioni, ovvero colpevolezze tardive e, soprattutto,
anacronistiche condanne morali dei fautori; sarebbe ridicolo, se non fosse
patetico. Qualche attestazione documentaria già edita, e curata[1]
magistralmente, traduce l’assetto documentario che, fra gli altri condannati,
riporta anche il nome del sommo Dante; certamente non intendo avocare una
scoperta rimarchevole, ma solo rendere nota, anche la natura documentaria dell’episodio,
che vede il sublime Alighieri come protagonista, ripeto, insieme ad altri, del
medesimo banno, ovvero ellenisticamente ostracismo, che allontanò Dante dalla
patria fiorentina. La comminazione della pena recita[2]:
Nel nome di Dio; amen. Queste sono le
condanne ovvero dei condannati le sentenze fatte, promulgate per il nobile e
potente milite e signore Cante dei Gabrielli di Gubbio, onorabile potestà della
città di Firenze, sopra suddetti eccessi e delitti e contro gli infrascritti
uomini e persone, e sotto l’esame attento e discreto del signore paolo di
Gubbio, giudice lui stesso e potestà dell’ufficio dei barattieri, dell’inique estorsioni
come lucri illeciti, e dalla volontà e il consiglio degli altri giudici e dello
stesso potestà, e scritto per me Bonora di Pregio, già detto signore potestà
dei notai e officiale del comune di Firenze allo stesso officio deputato,
correndo l’anno del Signore millesimo trecentesimo secondo, indizione XV, nel tempo
del santissimo padre signore Bonifacio ottavo. Noi con Cante potestà predetto
diamo e proferiamo la infrascritta condanna e sentenza in questo modo:
Gherardino fu Deodato del popolo di Santo Martino Vescovo, un tempo priore,
accusato e denunciato da Bartolo Banchi del popolo di Santo Lorenzo, dicendo lo
stesso Gherardino nell’accusa contenuto, stando nel detto suo officio, aver
commesso in detto officio il dolo, frode e aver barattato, facendo offerta a
Guccio del fu signor Cerretano da Vice signore, ora detenuto in carcere del
comune di Firenze per molti banni e condanne, con Dio e Beato Giovanni
Battista, e non per amore di Dio e di Beato Giovanni, ma solo per soldi quanto
ebbe dal detto Guccio ovvero dai suoi congiunti dando ed assolvendo allo stesso
Gherardino, settantadue fiorini d’oro, falsificando e barattando anche il dolo,
la frode e la baratteria commesso nel suo officio di priorato. Il quale
Gherardino fu citato e requisito legittimamente per nunzio del comune di
Firenze, per quanto a noi e alla nostra corte comparire debba per i nostri
mandati e difendersi dall’accusa premessa, e se non venisse, invece ancor
maggiore sarebbe porsi lui stesso nel banno, per Albico pubblico banditore del
comune, dal libro II mila fiorini in cui incorre se contumace assentandosi,
quindi ogni nostro atto della nostra curia è contenuto. Per cui lo stesso Gherardino,
volendo la propria affezione alla
pecunia di tutti i fiorentini alla
celebre devozione portare, né tanta scelleratezza può essere cancellata dalla
ignoranza e ad altri il terrore per la pena di questo venga ad esempio, se di
questo la contumacia fosse usa farebbe confessione, secondo la legge, secondo
gli statuti del comune e del popolo, e gli ordinamenti di giustizia,
riformatori e in vigore al nostro giudizio come in ogni modo dalla legge ,
secondo i libri tre mila fiorini da dare
per assolvere alle camere del comune di Firenze per lo stesso comune, e quindi
restituita la somma al detto accusato
per prova legittima e probante; anche se
la stessa condanna entro il terzo giorno non fosse stata sciolta…se
assolta la condanna predetta, i medesimi ovvero di questi altri, tali assolti
nessuno deve stare oltre la provincia della Tuscia al confine per due anni; e
in perpetuo sia la memoria, il nome di questo sia scritto negli statuti del
popolo; e qualche altro officio ovvero beneficio tanto falsario ovvero
barattiere in alcun tempo possa avere possa dal comune ovvero per il comune di
Firenze, ovvero condanna sia assolto oppure no; in questo scritto è sentenziato
e condanniamo, computato il banno di condanna con il presente: Signore Palmerio
di Altoviti di sesto di Borgo. Dante Allighieri[3] di sesto Santo Pietro Maggiore. Lippo
Becchi di sesto Oltrarno. Orlanduccio Orlandi di sesto porta Casa…Il testo
prosegue con le canoniche formule notarili ma senza aggiungere nulla al detto
testo. Forse oggi i banditori avrebbero qualche scrupolo nel comminare una
sentenza del genere, almeno per Dante, ma all’epoca la politica ideologica, e
qualche interesse, surclassava la sublime versificazione dell’Alighieri, che
comunque, già nel 1326, post mortem,
ebbe, nella persona di Guido da Pisa, un primo commentatore alla sua Divina Commedia. Sintomo tangibile della
grande fama che già in vita, il sommo Dante aveva conquistato, e che ancor oggi
interamente lo connota; non credo che la sentenza sarebbe stata cassata in
seguito alla Divina Commedia citata;
l’opera sarebbe certamente amata, ma la persona godendo di grande fama poetica,
avrebbe, in Firenze, calamitato tante amicizie sia intellettuali ovvero no, che
sarebbero state influenti anche sulla politica fiorentina, forse tanto da
garantire un iter politico, ossia decisionale, differente; quindi i banditori
forse avranno letto l’opera dantesca, ma credo che l’apprezzamento si sia
limitato alla sola fervente versificazione; dicotomia di giudizio, che ancor
oggi determina nette scansioni fra l’apprezzamento di qualità di un esponente
ed un principio ideologico al quale il medesimo esponente aderisce, solitamente
espresso con: bravo, peccato che….
Consoliamoci pensando che i banditori avranno forse adottato la medesima
formula.
Alessandro Lusana

[1] Il libro del chiodo, a cura di F.
Ricciardelli, Roma 1998, pp.8-10
[2] Ibidem. La versione testuale del
documento, qui riportata, è stata interamente tradotta dallo scrivente.
[1] Il libro del chiodo, a cura di F.
Ricciardelli, Roma 1998, pp.8-10
[2] Ibidem. La versione testuale del
documento, qui riportata, è stata interamente tradotta dallo scrivente.
[3] Ibidem, p.10. Così nel testo latino che
non ho voluto correggere appositamente.
Commenti
Posta un commento