Banni eccellenti: la condanna di Dante Alighieri

La vicenda politica di Dante Alighieri non abbisogna di ulteriori esplicazioni che comportino revisioni, ovvero colpevolezze tardive e, soprattutto, anacronistiche condanne morali dei fautori; sarebbe ridicolo, se non fosse patetico. Qualche attestazione documentaria già edita, e curata[1] magistralmente, traduce l’assetto documentario che, fra gli altri condannati, riporta anche il nome del sommo Dante; certamente non intendo avocare una scoperta rimarchevole, ma solo rendere nota, anche la natura documentaria dell’episodio, che vede il sublime Alighieri come protagonista, ripeto, insieme ad altri, del medesimo banno, ovvero ellenisticamente ostracismo, che allontanò Dante dalla patria fiorentina. La comminazione della pena recita[2]: Nel nome di Dio; amen. Queste sono le condanne ovvero dei condannati le sentenze fatte, promulgate per il nobile e potente milite e signore Cante dei Gabrielli di Gubbio, onorabile potestà della città di Firenze, sopra suddetti eccessi e delitti e contro gli infrascritti uomini e persone, e sotto l’esame attento e discreto del signore paolo di Gubbio, giudice lui stesso e potestà dell’ufficio dei barattieri, dell’inique estorsioni come lucri illeciti, e dalla volontà e il consiglio degli altri giudici e dello stesso potestà, e scritto per me Bonora di Pregio, già detto signore potestà dei notai e officiale del comune di Firenze allo stesso officio deputato, correndo l’anno del Signore millesimo trecentesimo secondo, indizione XV, nel tempo del santissimo padre signore Bonifacio ottavo. Noi con Cante potestà predetto diamo e proferiamo la infrascritta condanna e sentenza in questo modo: Gherardino fu Deodato del popolo di Santo Martino Vescovo, un tempo priore, accusato e denunciato da Bartolo Banchi del popolo di Santo Lorenzo, dicendo lo stesso Gherardino nell’accusa contenuto, stando nel detto suo officio, aver commesso in detto officio il dolo, frode e aver barattato, facendo offerta a Guccio del fu signor Cerretano da Vice signore, ora detenuto in carcere del comune di Firenze per molti banni e condanne, con Dio e Beato Giovanni Battista, e non per amore di Dio e di Beato Giovanni, ma solo per soldi quanto ebbe dal detto Guccio ovvero dai suoi congiunti dando ed assolvendo allo stesso Gherardino, settantadue fiorini d’oro, falsificando e barattando anche il dolo, la frode e la baratteria commesso nel suo officio di priorato. Il quale Gherardino fu citato e requisito legittimamente per nunzio del comune di Firenze, per quanto a noi e alla nostra corte comparire debba per i nostri mandati e difendersi dall’accusa premessa, e se non venisse, invece ancor maggiore sarebbe porsi lui stesso nel banno, per Albico pubblico banditore del comune, dal libro II mila fiorini in cui incorre se contumace assentandosi, quindi ogni nostro atto della nostra curia è contenuto. Per cui lo stesso Gherardino, volendo la propria affezione  alla pecunia  di tutti i fiorentini alla celebre devozione portare, né tanta scelleratezza può essere cancellata dalla ignoranza e ad altri il terrore per la pena di questo venga ad esempio, se di questo la contumacia fosse usa farebbe confessione, secondo la legge, secondo gli statuti del comune e del popolo, e gli ordinamenti di giustizia, riformatori e in vigore al nostro giudizio come in ogni modo dalla legge , secondo i libri  tre mila fiorini da dare per assolvere alle camere del comune di Firenze per lo stesso comune, e quindi restituita la somma  al detto accusato per prova legittima e probante; anche se  la stessa condanna entro il terzo giorno non fosse stata sciolta…se assolta la condanna predetta, i medesimi ovvero di questi altri, tali assolti nessuno deve stare oltre la provincia della Tuscia al confine per due anni; e in perpetuo sia la memoria, il nome di questo sia scritto negli statuti del popolo; e qualche altro officio ovvero beneficio tanto falsario ovvero barattiere in alcun tempo possa avere possa dal comune ovvero per il comune di Firenze, ovvero condanna sia assolto oppure no; in questo scritto è sentenziato e condanniamo, computato il banno di condanna con il presente: Signore Palmerio di Altoviti di sesto di Borgo. Dante Allighieri[3] di sesto Santo Pietro Maggiore. Lippo Becchi di sesto Oltrarno. Orlanduccio Orlandi di sesto porta Casa…Il testo prosegue con le canoniche formule notarili ma senza aggiungere nulla al detto testo. Forse oggi i banditori avrebbero qualche scrupolo nel comminare una sentenza del genere, almeno per Dante, ma all’epoca la politica ideologica, e qualche interesse, surclassava la sublime versificazione dell’Alighieri, che comunque, già nel 1326, post mortem, ebbe, nella persona di Guido da Pisa, un primo commentatore alla sua Divina Commedia. Sintomo tangibile della grande fama che già in vita, il sommo Dante aveva conquistato, e che ancor oggi interamente lo connota; non credo che la sentenza sarebbe stata cassata in seguito alla Divina Commedia citata; l’opera sarebbe certamente amata, ma la persona godendo di grande fama poetica, avrebbe, in Firenze, calamitato tante amicizie sia intellettuali ovvero no, che sarebbero state influenti anche sulla politica fiorentina, forse tanto da garantire un iter politico, ossia decisionale, differente; quindi i banditori forse avranno letto l’opera dantesca, ma credo che l’apprezzamento si sia limitato alla sola fervente versificazione; dicotomia di giudizio, che ancor oggi determina nette scansioni fra l’apprezzamento di qualità di un esponente ed un principio ideologico al quale il medesimo esponente aderisce, solitamente espresso con: bravo, peccato che…. Consoliamoci pensando che i banditori avranno forse adottato la medesima formula.
Alessandro Lusana
                                                   











[1] Il libro del chiodo, a cura di F. Ricciardelli, Roma 1998, pp.8-10
[2] Ibidem. La versione testuale del documento, qui riportata, è stata interamente tradotta dallo scrivente.

[3] Ibidem, p.10. Così nel testo latino che non ho voluto correggere appositamente. 










[1] Il libro del chiodo, a cura di F. Ricciardelli, Roma 1998, pp.8-10
[2] Ibidem. La versione testuale del documento, qui riportata, è stata interamente tradotta dallo scrivente.
[3] Ibidem, p.10. Così nel testo latino che non ho voluto correggere appositamente.

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